Quando si parla del quadro fiscale degli impianti fotovoltaici in Italia, c’è una questione concreta che interessa sia aziende sia proprietari privati con impianti di potenza significativa. Di cosa si tratta? Della differenza tra impianti integrati negli edifici e quelli montati su strutture autonome, spesso chiamati “imbullonati”. Questa distinzione non è banale: condiziona gli obblighi di accatastamento e l’applicazione dell’IMU, comportando trattamenti fiscali diversi a seconda del tipo e della potenza dell’impianto.
La normativa e la giurisprudenza hanno stabilito criteri precisi per definire la classificazione catastale e fiscale degli impianti. In particolare, quelli “imbullonati” – cioè fissati su sostegni separati dall’edificio – sono considerati beni immobili autonomi, come previsto dall’articolo 812 del codice civile. Di conseguenza, devono essere accatastati autonomamente e soggetti a IMU distinta rispetto all’edificio principale. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2013 e n. 2/E del 2016 chiariscono bene questo punto, proponendo criteri tecnici e fiscali per riconoscere l’impianto come una “unità immobiliare” a sé.
Un dettaglio tecnico rilevante è il limite fissato a 3 kW per ogni unità immobiliare servita: oltre questa soglia, l’impianto diventa autonomo dal punto di vista fiscale e catastale, anche se funzionalmente collegato all’edificio ma strutturalmente indipendente. Così si evita una doppia valutazione della base imponibile e si allinea la tassazione al reale valore economico e tecnico dell’impianto installato.
Il confine tra impianto integrato e autonoma unità immobiliare
Non sempre è facile distinguere un impianto fotovoltaico integrato da un bene immobile autonomo. Il punto è concreto, perché comporta differenze rilevanti per i proprietari e le amministrazioni. Impianti che sostituiscono elementi di copertura – per esempio pannelli che fungono da lucernari o parte della struttura del tetto – rientrano normalmente nel fabbricato. In questi casi, il valore e la rendita dell’impianto si sommano a quelli dell’edificio, senza provocare tassazioni separate.

D’altra parte, gli impianti montati su strutture indipendenti, appoggiati al tetto ma non inglobati nella struttura edilizia, soprattutto quando superano i 3 kW per unità servita, hanno una natura differente e devono essere considerati come unità immobiliari autonome. Sono da accatastare in categoria D, quella dei fabbricati produttivi non residenziali, e comportano adempimenti fiscali specifici. Un dettaglio spesso ignorato da chi installa o gestisce questi impianti – e non è poca cosa.
Mettere a disposizione una documentazione tecnica precisa per l’accatastamento è fondamentale: solo così si può valutare correttamente stato, potenza e collocazione dell’impianto e riflettere il valore economico reale senza distorsioni nella base imponibile. In molte zone italiane – e lo sappiamo – la burocrazia è faticosa, ma serve a garantire equità fiscale. Anche la giurisprudenza più recente conferma questa linea, sottolineando il rapporto fra natura immobiliare e caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto.
Un caso concreto: l’impianto da 98,27 kWp e l’applicazione dell’Imu
Basta pensare all’esempio di un impianto da 98,27 kWp, oggetto di un controllo della Corte Tributaria di Milano. Installato nel 2010 su un tetto di proprietà di terzi e mai censito al catasto, è finito sotto accusa nel 2018 per omessa denuncia e mancato pagamento IMU. Diciamo che il caso fa capire quanto è importante gestire bene gli obblighi fiscali, specie con impianti di grandi dimensioni.
Per calcolare l’imposta, il Comune ha scelto di usare il criterio dei costi contabili rivalutati, visto che non esisteva una rendita catastale specifica per quell’impianto. La proprietà ha obiettato sulle tempistiche e sulla base imponibile, ma la Corte ha dato ragione all’azione fiscale. Ha ribadito che un impianto così strutturato è un bene immobile autonomo da inserire nella categoria D. Così il valore tassabile rispecchia meglio la consistenza economica anche senza rendita catastale precedente.
Il dispositivo ha sottolineato elementi chiave: potenza oltre la soglia di 3 kW, assenza di integrazione strutturale con l’edificio principale e tipologia “imbullonata” che conferma autonomia funzionale e giuridica. Un quadro chiaro, che serve a evitare errori o sottrazioni fiscali, comuni in questo settore.
Infine, la sentenza ha ritenuto giuste anche le sanzioni per omessa dichiarazione e ritardato pagamento. Insomma, l’IMU per gli impianti fotovoltaici sta prendendo forme sempre più precise, rispondendo alle richieste di chiarezza dei contribuenti e delle amministrazioni. In tempi di crescita delle rinnovabili, applicare bene le regole fiscali è un nodo da sciogliere, specie per la gestione del patrimonio immobiliare e dell’energia in Italia.
