Rinnovare la copertura: differenze tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia

Rinnovare la copertura: differenze tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia

Franco Vallesi

Dicembre 7, 2025

Il dibattito sulla rimozione delle coperture in amianto coinvolge aspetti legislativi complessi che interessano la distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Questa differenza, non sempre evidente, si rivela cruciale quando le operazioni si realizzano in tempi separati o includono interventi articolati. Una sentenza recente del Consiglio di Stato (n. 8068/2025) ha chiarito impatti e limiti tra le due categorie, sottolineando come i tempi e la natura concreta dei lavori influenzino la natura giuridica dell’intervento.

La manutenzione straordinaria riguarda quegli interventi che migliorano o sostituiscono parti significative dell’edificio senza alterarne volumi o destinazioni. Nel caso della bonifica dalle coperture in amianto, tali lavori sono vitali per motivi di sicurezza e salute pubblica, e impiegano soluzioni tecniche come l’incapsulamento, il confinamento o la completa rimozione seguita dalla sostituzione con materiali idonei. Questi interventi non modificano l’identità strutturale dell’immobile, ma salvaguardano chi vive o lavora negli spazi sottostanti e l’ambiente circostante.

Un aspetto spesso trascurato è il fattore temporale tra la rimozione dell’amianto e la posa della nuova copertura. Lo confermano esperti del settore, e ora anche il Consiglio di Stato specifica che questo intervallo può trasformare un intervento di manutenzione in una vera e propria ristrutturazione edilizia, con conseguenze significative sulle procedure autorizzative e sull’inquadramento normativo.

Quando la sostituzione del tetto in amianto equivale a ristrutturazione edilizia

Il pronunciamento del Consiglio di Stato nasce da un caso che riguardava un capannone industriale sottoposto a vincoli paesaggistici e idraulici, con un dibattito sull’effettiva natura degli interventi compiuti. Il proprietario sosteneva che la rimozione della copertura in amianto fosse un intervento di manutenzione straordinaria, essenziale per la sicurezza, senza variazioni strutturali né volumetriche. Ulteriori opere, come il rifacimento dell’isolamento termico o il consolidamento parziale, venivano viste come miglioramenti compatibili con questa classificazione.

Rinnovare la copertura: differenze tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia
Operai al lavoro su un tetto, rimuovendo e installando tegole, con un camino in mattoni sullo sfondo. – esseessecostruzioni.it

Dall’altra parte, il Comune contestava questa interpretazione, evidenziando che l’immobile era risultato in stato di degrado avanzato (“rudere”) e che l’intervento non era stato realizzato in modo coevo. Il tempo trascorso tra la rimozione e la posa della nuova copertura era superiore a sette anni. Inoltre, l’installazione di nuovi lucernari, rinforzi alla struttura e il rifacimento complessivo dell’involucro indicavano un intervento organico di restauro più ampio, che supera la semplice manutenzione e richiede il rilascio di un titolo abilitativo specifico.

Questa situazione è frequente soprattutto negli immobili industriali o storici, dove la valutazione della natura dell’intervento deve considerare non solo l’atto singolo, ma il contesto e i tempi in cui si svolge. Il Consiglio di Stato evidenzia così una distinzione fondamentale: non basta il singolo lavoro perché un intervento possa mantenere il titolo di manutenzione straordinaria, ma è determinante la continuità nel processo di intervento.

Rimozioni scaglionate nel tempo: un limite tra manutenzione e ristrutturazione

La sentenza ribadisce che la sostituzione di una copertura in amianto configura una manutenzione straordinaria solo se la rimozione e la posa del nuovo manto avvengono in modo contestuale o con tempi ravvicinati. È fondamentale che sussista un nesso causale diretto tra la fase di rimozione e quella di ricostruzione, evitando frazionamenti temporali che possano far rientrare l’intervento in una diversa categoria legislativa.

Questo criterio assume particolare rilievo nelle regioni con regolamentazioni più restrittive, come la Toscana, dove la separazione delle fasi di demolizione e ricostruzione impone la presentazione di una SCIA, escludendo il mantenimento degli interventi all’interno della manutenzione ordinaria o straordinaria. La mancata contestualità non è dunque un dettaglio di poco conto, ma un elemento che impatta profondamente su permessi, tempistiche e costi operativi.

Nel caso esaminato, la lunga pausa tra la rimozione del tetto in amianto e il rifacimento della copertura ha fatto sì che quest’ultimo non potesse essere assimilato a una semplice sostituzione. Questo ha comportato l’applicazione delle norme per la ristrutturazione edilizia, con tutte le conseguenze amministrative e tecniche. Gli operatori del settore edilizio sanno bene che questa distinzione cambia il modo di pianificare e gestire il cantiere, influendo anche sulle responsabilità e sulle autorizzazioni richieste.

È un richiamo importante per chi lavora in edilizia: capire che la contiguità temporale degli interventi è una variabile decisiva nella corretta interpretazione della normativa, e spesso è proprio questo dettaglio a fare la differenza tra procedure snelle e processi burocratici più complessi. Chi vive quotidianamente la realtà delle opere lo nota da vicino, poiché questa distinzione condiziona la fattibilità e i tempi di molti cantieri.

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